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Appalto pubblico tutto in digitale dal 1° gennaio 2024: ecco cosa cambia

Uno dei pilastri del nuovo Codice dei contratti pubblici è la digitalizzazione degli appalti pubblici, prevista anche tra gli obiettivi più rilevanti del PNRR. Costituisce una trasformazione epocale di modernizzazione dell’Italia e di crescita a livello europeo, che avrà un impatto rilevante su cittadini, amministrazioni e imprese.

 

Cosa cambia

La principale novità in vigore dal 1° gennaio 2024 riguarda la gestione delle gare pubbliche, per le quali è diventato obbligatorio l’utilizzo di piattaforme digitali “certificate”.  Questo significa, in concreto, che tutte le amministrazioni non dotate di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale, devono utilizzare piattaforme “certificate” messe a disposizione da altri soggetti (stazioni appaltanti, centrali di committenza, soggetti aggregatori etc..).
Il Registro Piattaforme Certificate (RPC) è consultabile sul sito ANAC al seguente link.

Tali piattaforme devono essere utilizzate anche per la redazione o acquisizione degli atti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti; la trasmissione dei dati e documenti alla Banca Dati ANAC; l’accesso alla documentazione di gara; la presentazione del Documento di gara unico europeo; la presentazione delle offerte; l’apertura, gestione e conservazione del fascicolo di gara; il controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie.

Si registra anche un’altra novità: grazie alla interoperabilità di tutte le componenti del sistema, è pienamente operativo il Fascicolo virtuale dell’operatore economico predisposto da ANAC, strumento per l’accesso alle informazioni riguardanti un operatore economico per la verifica del possesso dei requisiti e l’assenza di cause di esclusione (casellario giudiziale, certificati antimafia, regolarità fiscale e contributiva, eccetera). I dati e i documenti contenuti nel fascicolo sono aggiornati automaticamente dagli enti certificatori.

Una ulteriore rilevante novità riguarda la pubblicazione. A garantire la pubblicità degli atti di gara sarà ANAC, con la sua Banca Dati, mediante la trasmissione delle informazioni all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea. Gli effetti giuridici degli atti pubblicati decorrono dalla data di pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

 

Il sistema nazionale di e-procurement

La digitalizzazione della pubblica amministrazione rappresenta, quindi, la vera grande sfida dei prossimi anni: i “dati” rappresentano da un lato una fonte di ricchezza e di conoscenza, dall’altro permettono di rendere le decisioni della pubblica amministrazione più trasparenti ed intellegibili, garantendo un maggior grado di “accountability”.  La digitalizzazione end-to-end del processo di acquisto – mediante la realizzazione di un ecosistema integrato, costituito da piattaforme e servizi digitali infrastrutturali (Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici e i servizi per l’interoperabilità messi a disposizione da ANAC), dalle piattaforme di e-procurement “certificate” utilizzate dalle stazioni appaltanti e piattaforme di interoperabilità, scambio e riuso di informazioni – permetterà a tutte le amministrazioni pubbliche una gestione trasparente, efficiente, moderna dei propri acquisti, con ricadute indotte anche sulla qualità dei servizi offerti ai cittadini.  Uso di dati nativi digitali (e quindi smaterializzazione documentale), maggiore sicurezza, miglioramento dell’efficienza dell’azione amministrativa (con il ricorso a soluzioni tecnologiche innovative), sono solo alcuni dei benefici che ci attendiamo per il miglioramento complessivo del Sistema.

 

Il ruolo dell’ANAC

Nell’ambito dei propri compiti di vigilanza sui contratti pubblici l’ANAC è titolare in via esclusiva della Banca dati nazionale dei contratti pubblici. La Banca Dati, nata nel 2008, censisce quasi 65 milioni di affidamenti per un valore di oltre 3.200 miliardi di euro.  La Banca Dati è ora strumento abilitante l’ecosistema nazionale di e-procurement e ne sviluppa e gestisce i servizi. È interoperabile con le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti, dagli enti concedenti e con il portale dei soggetti aggregatori, per la digitalizzazione di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici, nonché con la piattaforma digitale nazionale dati e con tutte le altre piattaforme e banche dati dei soggetti coinvolti nell’attività relativa al ciclo di vita dei contratti pubblici. La stessa Banca dati si integra con la piattaforma unica della trasparenza istituita presso l’ANAC.
La Banca Dati si articola nelle seguenti sezioni:

– Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA): è l’anagrafe istituita dall’articolo 33-ter del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla della Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.

– Piattaforma contratti pubblici (PCP): il complesso dei servizi web e di interoperabilità attraverso i quali le piattaforme di approvvigionamento digitale delle stazioni appaltanti interoperano con la Banca Dati ANAC per la gestione digitale del ciclo di vita dei contratti pubblici.

– Piattaforma per la pubblicità legale degli atti: garantisce la pubblicità legale degli atti ai sensi degli articoli 84 e 85 del codice con le modalità stabilite nel provvedimento di cui all’articolo 27 del codice, anche mediante la trasmissione dei dati all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea. È disciplinata dalla delibera n. 263 del 20 giugno 2023 ed è in vigore dal 1° gennaio.

– Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE): Presso la BDNCP opera il fascicolo virtuale dell’operatore economico, che consente la verifica dell’assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e per l’attestazione dei requisiti di cui all’articolo 103 per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché dei dati e dei documenti relativi ai criteri di selezione requisiti di cui all’articolo 100 che l’operatore economico inserisce. Il fascicolo virtuale dell’operatore economico è utilizzato per la partecipazione alle procedure di gara disciplinate dal codice.

– Casellario Informatico: presso la Banca Dati opera il Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in cui sono annotate le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici, individuati dall’ANAC con il Regolamento sul Casellario informatico di cui all’articolo 222, comma 10, del D.Lgs. 36/2023.

– Anagrafe degli Operatori Economici: censisce gli operatori economici coinvolti a qualunque titolo nei contratti pubblici, nonché i soggetti, le persone fisiche e i titolari di cariche ad essi riferibili.
Le Piattaforme digitali di approvvigionamento interoperano con i servizi erogati dalla Banca Dati secondo le regole tecniche stabilite da AgID nel provvedimento “Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale” adottate dal nuovo Codice dei Contratti.

 

Articolo a cura del Gruppo Appalti presso Autorità di gestione FEASR Regione Campania

Foto tratta da pixabay.com

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