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Verifica di anomalia, il termine di 15 giorni non esclude ulteriori approfondimenti

Il termine di 15 giorni previsto per fornire spiegazioni nell’ambito della verifica di anomalia dell’offerta non può essere interpretato come un limite che impedisce alla stazione appaltante di svolgere gli approfondimenti necessari. È quanto emerge dalla sentenza n. 6457 del 10 agosto 2026 del Consiglio di Stato, Sezione V, intervenuta sull’applicazione dell’art. 110 del decreto legislativo n. 36/2023.

La pronuncia affronta il rapporto tra tempestività della procedura e completezza dell’istruttoria, chiarendo che la verifica deve consentire una valutazione effettiva della sostenibilità dell’offerta, nel rispetto del principio del risultato.

L’art. 110, comma 2, del Codice dei contratti pubblici prevede che, quando un’offerta appare anormalmente bassa, la stazione appaltante richieda per iscritto all’operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando un termine non superiore a 15 giorni.

Secondo il Consiglio di Stato, il termine non è espressamente qualificato come perentorio e non è accompagnato da una specifica previsione di decadenza o di esclusione automatica. La sua funzione acceleratoria deve quindi essere coordinata con l’esigenza di verificare in modo adeguato l’attendibilità dell’offerta.

La stazione appaltante può pertanto svolgere ulteriori interlocuzioni quando siano necessarie per completare l’istruttoria, tenendo conto della complessità delle verifiche. Ciò non giustifica, tuttavia, una dilatazione ingiustificata dei tempi né una gestione frammentata delle giustificazioni che comprometta la continuità e la concentrazione del procedimento.

La sentenza chiarisce anche il ruolo del responsabile unico del progetto nella verifica di anomalia. Il RUP può avvalersi del supporto della commissione giudicatrice, di una commissione appositamente costituita o di un tecnico incaricato, ma conserva la responsabilità della valutazione conclusiva.

Il supporto istruttorio non trasferisce quindi la competenza decisionale. Il RUP deve fare proprie le conclusioni raggiunte e la conclusione della verifica deve risultare da un atto formale, dotato di data certa. In mancanza di un atto conclusivo documentato, l’esito della verifica coincide con quello espresso nel provvedimento di aggiudicazione.

La pronuncia richiede di bilanciare due esigenze. Da un lato, il rispetto dei tempi della procedura; dall’altro, una verifica concreta e motivata della congruità, serietà e sostenibilità dell’offerta.

Per le stazioni appaltanti, ne deriva la necessità di organizzare il contraddittorio in modo coerente con le esigenze istruttorie, evitando ritardi non giustificati e assicurando che la valutazione conclusiva sia formalizzata e riconducibile al RUP.

 

Articolo pubblicato nella Newsletter Appalti n. 3 – ottobre 2026

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