Concorsi di progettazione, il premio non dimostra l’esecuzione di un servizio professionale
Il TAR Lazio chiarisce che la partecipazione premiata a un concorso non è automaticamente equiparabile a un servizio di ingegneria e architettura eseguito: occorre verificare i requisiti richiesti dal disciplinare della nuova gara.
La partecipazione a un concorso di progettazione, anche se premiata, non dimostra di per sé l’avvenuta esecuzione di un servizio di ingegneria e architettura. Per verificare il possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti in una successiva procedura di affidamento, è necessario accertare la natura dell’attività svolta e la sua corrispondenza alle prescrizioni della lex specialis.
È il principio ribadito dal TAR Lazio, Roma, con la sentenza n. 13747 del 28 luglio 2026, relativa a un appalto integrato per l’adeguamento sismico di un edificio scolastico.
Il riconoscimento ottenuto in un concorso attesta la partecipazione e il risultato conseguito, ma non prova automaticamente che il professionista abbia eseguito un servizio conforme a quello richiesto dal disciplinare della nuova gara. La valutazione deve quindi concentrarsi sull’attività concretamente svolta e sulla natura dell’esperienza dichiarata ai fini della qualificazione.
La distinzione è rilevante perché l’elaborazione di una proposta progettuale nell’ambito di un concorso non coincide necessariamente con l’esecuzione di un incarico professionale. La sola partecipazione premiata, pertanto, non può essere considerata sufficiente senza una verifica puntuale del requisito.
Per stabilire se un’esperienza maturata in un concorso possa essere utilizzata per dimostrare il possesso dei requisiti richiesti, la stazione appaltante deve fare riferimento alle prescrizioni della procedura in corso e accertare se l’attività documentata sia effettivamente riconducibile al servizio richiesto.
Il principio operativo è chiaro: ai fini della qualificazione non è sufficiente valorizzare il risultato conseguito in un concorso, ma occorre verificare la corrispondenza tra l’esperienza dichiarata e il requisito previsto dalla lex specialis.
Articolo pubblicato nella Newsletter Appalti n. 3 – ottobre 2026