Portale per la comunicazione e la customer satisfaction
HomeFocusNormativa appaltiAccesso agli atti, il termine di 10 giorni decorre solo con una decisione espressa sull’oscuramento

Accesso agli atti, il termine di 10 giorni decorre solo con una decisione espressa sull’oscuramento

Con la sentenza n. 8 del 9 settembre 2026, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato chiarisce le condizioni per l’applicazione del rito super-accelerato previsto dall’art. 36, comma 4, del decreto legislativo n. 36/2023 in materia di accesso agli atti delle procedure di gara. La pronuncia risolve una questione rimessa alla Plenaria dal Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 4327 del 29 maggio 2026 e precisa quando decorre il termine di 10 giorni per impugnare le decisioni relative all’oscuramento delle offerte.

L’art. 36 del Codice dei contratti pubblici prevede che, contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione, la stazione appaltante renda disponibili agli operatori economici interessati gli atti indicati dalla norma e comunichi le decisioni adottate sulle richieste di oscuramento presentate dai concorrenti per tutelare eventuali segreti tecnici o commerciali.

Contro tali decisioni è previsto uno speciale rito processuale: il ricorso ai sensi dell’art. 116 del Codice del processo amministrativo deve essere notificato e depositato entro 10 giorni dalla comunicazione digitale dell’aggiudicazione.

L’Adunanza Plenaria precisa che questo termine, eccezionalmente ridotto, può operare quando la stazione appaltante ha adempiuto agli obblighi informativi previsti dalla norma, comunicando anche la propria decisione sulle richieste di oscuramento. Se tali obblighi vengono disattesi, il concorrente non può subire le conseguenze dell’inadempimento amministrativo. Trova quindi applicazione il regime ordinario di tutela previsto dall’art. 116 c.p.a.

Un secondo principio riguarda la gestione delle offerte sulle piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD). La mera disponibilità di un’offerta contenente parti coperte da omissis non equivale a una decisione, neppure implicita, della stazione appaltante sulla richiesta di riservatezza. È infatti necessario che la SA adotti una decisione specifica ed espressa, valutando se sussistano i presupposti per sottrarre determinate informazioni all’accesso. La presenza di parti oscurate nel documento non consente, da sola, di verificare se tale valutazione sia stata effettuata né di conoscere le ragioni che la giustificano.

La pronuncia collega dunque la decorrenza del termine processuale abbreviato al corretto adempimento degli obblighi informativi della stazione appaltante. La rapidità del rito speciale presuppone che l’operatore economico sia stato messo nelle condizioni di conoscere la decisione da contestare: la semplice visualizzazione di un’offerta oscurata sulla PAD non può sostituire tale comunicazione. Per le stazioni appaltanti, il chiarimento richiama la necessità di distinguere la materiale pubblicazione dei documenti dalla formale valutazione delle richieste di riservatezza. Per gli operatori economici, definisce invece le condizioni alle quali può trovare applicazione il termine speciale di 10 giorni per la tutela in giudizio.

 

Articolo pubblicato nella Newsletter Appalti n. 3 – ottobre 2026

Share With: