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Anac, incompatibile l’incarico di Rup nella fondazione per il funzionario comunale che esercita poteri di controllo

Il divieto riguarda il responsabile del servizio turismo del Comune che svolge funzioni di vigilanza sulla fondazione. Possibili soluzioni attraverso una diversa organizzazione delle competenze.

L’incarico di Responsabile unico del progetto (RUP) presso una fondazione turistica non è compatibile con quello di funzionario comunale preposto al servizio turismo, quando quest’ultimo comporta poteri di vigilanza e controllo sulla stessa fondazione. È quanto chiarisce ANAC nel parere anticorruzione approvato dal Consiglio dell’Autorità il 30 settembre 2026, a seguito di una richiesta presentata da una fondazione in merito al conferimento dell’incarico.

Il caso rientra nell’ambito applicativo dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 39/2013, che disciplina le incompatibilità tra incarichi amministrativi e attività svolte presso enti privati regolati o finanziati dall’amministrazione conferente.

Dall’istruttoria è emerso che il Comune esercita sulla fondazione poteri di indirizzo, controllo e veto, oltre a verificare la conformità delle attività svolte agli obiettivi e alle finalità dell’ente. Tali funzioni coinvolgono direttamente il responsabile del servizio turismo, titolare nel caso esaminato anche di compiti di natura dirigenziale.

La fondazione è stata qualificata come ente di diritto privato regolato o finanziato, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera d), del d.lgs. n. 39/2013. Secondo ANAC, inoltre, l’attività di RUP svolta al suo interno assume carattere stabile e si configura come attività di consulenza, in quanto connessa all’adozione degli atti relativi all’affidamento di contratti pubblici, sia per il programma degli eventi sia per un progetto finanziato dalla Regione.

La sovrapposizione tra le funzioni di controllo esercitate per conto del Comune e l’incarico ricoperto nella fondazione determina quindi una situazione di incompatibilità tra i due ruoli.

ANAC precisa, tuttavia, che il Comune può intervenire per superare la criticità attraverso un diverso assetto organizzativo oppure mediante una modifica delle funzioni attribuite al dipendente, così da eliminare la sovrapposizione che dà origine all’incompatibilità.

 

Articolo pubblicato nella Newsletter Appalti n. 3 – ottobre 2026

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