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I subcontratti non qualificabili come subappalti non sono soggetti a preventiva autorizzazione della Stazione appaltante

A livello normativo, il controllo circa il possesso dei requisiti di ordine generale è stabilito espressamente solo per i contratti di sub-appalto. È quanto ha precisato l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) alla richiesta di chiarimenti di un’amministrazione riguardo alla gestione dei sub-affidamenti.

Con atto a firma del Presidente, approvato dal Consiglio dell’11 novembre 2025, l’Autorità ha evidenziato che “in linea generale la stazione appaltante può non procedere alla verifica circa il possesso dei requisiti di ordine generale”. Questo, “stando al dato letterale della disposizione e tenuto conto che per i subcontratti non sono richiesti gli stessi passaggi formali stabiliti per il sub-appalto”.

L’Autorità ritiene, invece, necessario che le Stazioni appaltanti verifichino il possesso di tutti i requisiti di ordine generale in caso di pagamento diretto ai subcontraenti, se previsto dalla legge di gara. Ciò in ragione del principio generale, che deve sempre trovare applicazione, secondo cui un soggetto destinatario di risorse o finanziamenti pubblici deve essere moralmente ineccepibile.
Quanto al momento in cui effettuare i controlli, non essendo prevista per i subcontratti una preventiva autorizzazione, si ritiene che gli stessi possano essere effettuati prima dell’erogazione dei relativi pagamenti.

In ogni caso, anche i pagamenti effettuati dall’appaltatore ai subcontraenti sono sottoposti alla legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. I pagamenti nei confronti dei subcontraenti devono essere effettuati sui conti correnti dedicati, con indicazione del codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio, del codice unico di progetto (CUP).

 

Articolo pubblicato nella Newsletter Appalti n. 6 – dicembre 2025

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