Psr Campania, misure non connesse alla superficie e/o agli animali (beneficiari privati): ulteriori disposizioni sulla presentazione tardiva della domanda di pagamento a saldo
La Regione Campania ha adottato ulteriori disposizioni in merito alla presentazione della domanda di pagamento a saldo da parte dei beneficiari privati delle misure non connesse alla superficie e/o agli animali del Psr 14-20 (periodo transitorio) che hanno presentato istanza singolarmente o attraverso i Gal (per le sotto-misure 19.2 e 19.3), con esclusione dei beneficiari della misura 1 ‘Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione’, misura 2 ‘Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione alle aziende agricole’, sotto-misura 16.1 ‘Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura’ e sotto-misura 16.7 ‘Sostegno per strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo’.
Con decreto dirigenziale n.118 del 31 ottobre 2025 la Direzione generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali, in qualità di Autorità di Gestione del Psr, ha confermato i termini previsti dal decreto n. 60/2025 – secondo cui le domande di pagamento a saldo possono essere presentate senza sanzioni fino al 31 ottobre 2025 e con sanzioni crescenti, dal 3% al 10%, fino al 10 novembre 2025 – ed ha stabilito che tali sanzioni non saranno applicate per le domande presentate dal 1° al 10 novembre 2025 nel caso in cui il beneficiario documenti ed attesti che la presentazione tardiva sia imputabile a:
– ritardi nell’erogazione degli acconti e degli stati di avanzamento da parte dell’Organismo pagatore Agea;
– ritardi nella fornitura dei materiali e delle attrezzature ordinati, finalizzati alla realizzazione degli obiettivi di progetto;
– difficoltà operative connesse all’accesso al credito;
– ritardi nei rimborsi Iva, rispetto alla data di presentazione della relativa istanza;
– la presenza di contenziosi giudiziari relativamente all’ammissibilità della richiesta di contributo e al tempo occorso alla chiusura delle vertenze;
– altre eventuali motivazioni, debitamente documentate, dalle quali emerge che il ritardo non sia imputabile a negligenza del beneficiario.
Resta confermato tutto quanto altro disposto dal decreto n. 60/2025, anche se non espressamente riportato nel decreto n. 118/2025.
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