Psr Campania, misure non connesse alla superficie e/o agli animali (beneficiari privati): liquidazione della domanda di pagamento a saldo
Con decreto dirigenziale n.108 del 30 ottobre 2025 la Regione Campania ha disposto di autorizzare, in via straordinaria, anche in deroga alle disposizioni dei bandi, la liquidazione della domanda di pagamento a saldo anche qualora le autorizzazioni e/o certificazioni degli enti pubblici competenti siano in corso di rilascio.
Questa misura straordinaria – che riguarda i beneficiari privati delle misure non connesse alla superficie e/o agli animali del Psr 14-20 (periodo transitorio) – è adottata in presenza delle seguenti condizioni:
– il beneficiario ha presentato la domanda di pagamento a saldo entro il termine previsto dal provvedimento di concessione e/o proroga;
– il beneficiario fornisce prova documentale di aver presentato richiesta di rilascio delle suddette autorizzazioni, agli enti competenti, in data anteriore alla presentazione della domanda di saldo;
– tutta l’ulteriore documentazione tecnica, amministrativa e contabile, incluso collaudo statico se previsto e rendicontazione completa delle spese, prevista dalle disposizioni attuative e dai bandi di misura risulti completa, regolare e conforme ai requisiti di ammissibilità.
Il decreto n. 108/2025 stabilisce che la liquidazione della domanda di pagamento a saldo è disposta sotto condizione risolutiva espressa e precisa che, in virtù della suddetta condizione risolutiva, il provvedimento di liquidazione perderà efficacia e l’Amministrazione procederà alla revoca del contributo erogato e al recupero delle somme già corrisposte, comprensive degli eventuali interessi legali maturati, nei seguenti casi:
– diniego espresso dell’autorizzazione e/o certificazione da parte dell’ente pubblico competente;
– esito negativo dei controlli di conformità tecnica o amministrativa successivi al rilascio dell’autorizzazione stessa.
Il decreto n. 108/2025 approva l’atto di impegno (Allegato 1), stabilendo, allo stesso tempo, che il beneficiario è tenuto alla sua sottoscrizione ai fini dell’applicazione della deroga prevista.
Infine il provvedimento precisa che “tutti i progetti saranno sottoposti a verifica ex post della sussistenza delle autorizzazioni e/o certificazioni, da effettuarsi entro sei mesi dalla data di liquidazione della domanda di saldo, al fine di accertare la piena conformità dell’investimento finanziato alla normativa vigente” e che “restano fermi, in capo al beneficiario, tutti gli obblighi di conformità agli obiettivi e alle condizioni di ammissibilità del progetto finanziato, nonché l’obbligo di conservazione della documentazione e la piena disponibilità agli eventuali controlli e verifiche successive previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente”.
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