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Sottosoglia e procedure negoziate: il termine minimo di ricezione delle offerte

Con il parere n. 2449 del 17 aprile 2024 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha chiarito quali sono i tempi per la ricezione delle offerte nelle procedure negoziate ai sensi del decreto legislativo n. 36/2023 facendo riferimento ai seguenti articoli del Codice dei contratti:

– l’art. 76 (Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando) che non fissa un termine minimo per la presentazione delle offerte da parte dell’operatore economico per le procedure negoziate;

– l’art. 92, comma 1, che dispone: “Le stazioni appaltanti, fermi quelli minimi di cui agli articoli 71, 72, 73, 74, 75 e 76, fissano termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte adeguati alla complessità dell’appalto e al tempo necessario alla preparazione delle offerte, tenendo conto del tempo necessario alla visita dei luoghi, ove indispensabile alla formulazione dell’offerta, e di quello per la consultazione sul posto dei documenti di gara e dei relativi allegati”.

Pertanto, con il richiamato parere, il MIT si è espresso precisando che i termini minimi potrebbero essere non meno di:

– 10 giorni per la Richiesta di Offerta (RDO) ad inviti;

– 15 giorni per la RDO aperta, assimilabile ad una procedura aperta.

Il Supporto giuridico del MIT ha confermato che l’art. 76 non prevede un termine, ma l’art. 92, comma 4, del decreto legislativo n. 36/2023 dispone anche: “Se nel corso della procedura di aggiudicazione la stazione appaltante richiede a un operatore economico un adempimento per il quale non è previsto un termine, tale termine è di dieci giorni, salvo che sia diversamente disposto dalla stessa stazione appaltante”.

Il parere si conclude evidenziando che, per gli appalti sotto la soglia comunitaria, è nella discrezionalità della stazione appaltante decidere il predetto termine, tenendo conto della complessità della procedura.

 

Articolo pubblicato nella Newsletter Appalti n. 5 – ottobre 2024

Foto tratta da pixabay.com

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