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Procedure negoziate: Anac interviene sui criteri di selezione degli operatori

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ricorda che l’art. 50, comma 2 del decreto legislativo n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) stabilisce espressamente il divieto di utilizzo del sorteggio o altri metodi di estrazione casuale per l’individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate. Questo metodo può essere derogato solo in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate. Infatti, l’art. 2 comma 3 e l’art. 3 comma 4 dell’Allegato II.1 del Codice dispongono che il sorteggio è consentito solo in casi eccezionali e con oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura.

Pertanto, le Stazioni appaltanti devono motivare adeguatamente nella determina a contrarre l’eventuale ricorso al sorteggio, giustificando tale scelta con dati oggettivi che denotano l’impossibilità di utilizzare altri metodi (Parere MIT nel parere n. 2294 del 26 febbraio 2024).

Ulteriori essenziali prescrizioni normative sono contenute all’art. 1 dell’Allegato II.1 del Codice dei contratti. In particolare:

– l’individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure deve avvenire sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti;

– la determina a contrarre deve contenere, tra gli altri elementi, “i criteri per l’individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito dell’indagine di mercato o della consultazione degli elenchi”;

– le Stazioni appaltanti possono, inoltre, dotarsi nel rispetto del proprio ordinamento, di un apposito regolamento in cui sono disciplinati anche i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta.

Sia nel caso di ricorso ad un avviso di indagine di mercato sia nel caso di utilizzo di elenchi, i criteri utilizzati dalle Stazioni appaltanti per la scelta degli operatori economici da invitare alle procedure “devono essere oggettivi, coerenti con l’oggetto e la finalità dell’affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza”.

L’ANAC ha, inoltre, definito esempi di possibili criteri di selezione.

Per i servizi e le forniture potrebbe farsi riferimento a:

– fatturato globale riferibile all’ultimo triennio antecedente la pubblicazione dell’avviso;

– importo complessivo dei servizi analoghi regolarmente svolti nello stesso arco temporale;

– numero di personale dipendente al momento di presentazione della manifestazione di interesse partecipazione;

– possesso di specifica/he certificazione/i pertinente/i l’oggetto dell’affidamento.

Per i lavori potrebbe farsi riferimento a:

– importo “complessivo” dei lavori eseguiti regolarmente e con buon esito nell’ultimo triennio, o quinquennio, antecedente la pubblicazione dell’avviso e relativi alla Categoria prevalente indicata dalla Stazione appaltante, da dimostrarsi con i CEL;

– numero di personale dipendente al momento di presentazione della manifestazione di interesse.

 

Articolo pubblicato nella Newsletter Appalti n. 5 – ottobre 2024

Foto tratta da pixabay.com

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