Portale per la comunicazione e la customer satisfaction
HomeNewsArchivio Primo piano 2021Piano anti-Covid, agricoltura: possibili nuovi avvisi anche per i comparti bufalino e florovivaistico

Piano anti-Covid, agricoltura: possibili nuovi avvisi anche per i comparti bufalino e florovivaistico

Con decreto dirigenziale n. 19 del 25 gennaio 2021 la Regione Campania ha modificato e integrato il decreto n. 277 del 25 novembre 2020 (per saperne di più clicca QUI), prevedendo la possibilità di procedere, tenuto conto del perdurare della fase emergenziale da Covid-19, ad una nuova apertura degli avvisi per l’erogazione di un contributo una tantum a fondo perduto (bonus) alle imprese della pesca e acquacoltura, imprese bufaline e imprese florovivaistiche (allegati 2, 3 e 4 al decreto n. 97/2020).

Nel decreto n. 19/2021 si legge che l’apertura dei nuovi avvisi avrà luogo solo se “a chiusura del trattamento delle domande pervenute sugli avvisi di cui al decreto n. 97/2020 residui un budget, per singolo avviso, sufficiente ed adeguato a giustificarne l’apertura, per favorire la partecipazione della maggior parte delle imprese soprattutto dei comparti maggiormente penalizzati, prevedendo la partecipazione esclusivamente alle imprese per le quali non è stato concesso il bonus relativo agli avvisi di cui al decreto n. 97/2020 (allegati 1, 2, 3 e 4)”.

Il decreto n. 19/2021 ha confermato una nuova apertura dell’avviso per l’erogazione di un contributo una tantum a fondo perduto (bonus) alle imprese agricole (allegato 1 del decreto n. 97/2020) qualora, a chiusura della lavorazione di tutte le domande pervenute in risposta all’avviso adottato con decreto n.97/2020, residui un budget sufficiente ed adeguato a giustificarne l’apertura del nuovo avviso, cui potranno partecipare esclusivamente alle imprese per le quali non è stato concesso il bonus relativo agli avvisi di cui al decreto n. 97/2020 (allegati 1,3,4).

Infine il decreto n. 19/2021 ha confermato un’apertura riservata esclusivamente alle micro e delle piccole imprese che, si legge nel provvedimento, “a seguito di verifiche post-concessione relative agli avvisi emanati con il decreto n. 97/2020 (allegato 1, 2, 3 e 4 al decreto n. 97/20) sulla condizione di non essere impresa in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019 ai sensi del Regolamento (Ue) n. 702/2014 (art. 2, punto 14”, abbiano già restituito quanto erogato o per le quali sia stato avviato un procedimento di revoca non ancora divenuto definitivo”.

In tal caso, si legge sempre nel decreto n. 19/2021, “la partecipazione resta ammessa previa avvenuta restituzione degli interessi calcolati al tasso legale vigente e per il periodo intercorrente dalla valuta di accredito del bonus originario e la data del bonifico in restituzione”.

Share With: