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Aiuti di Stato, agricoltura: il testo del Mipaaf sul “Quadro temporaneo Covid-19”

Dopo il via libera della Commissione europea al rinnovo del regime italiano di aiuti  SA.57947 fino al 30 giugno 2022, con il decreto n. 57681 dell’8 febbraio 2022 il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali ha fornito un testo riepilogativo sul sostegno alle imprese attive nei settori agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura nell’ambito del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”.

Il decreto elenca innanzitutto i beneficiari degli aiuti, che comprendono:

– le imprese che operano nel settore della produzione primaria, trasformazione, commercializzazione di prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue), e di prodotti agroalimentari fuori allegato I del Tfue, e nei settori forestale, della pesca e acquacoltura;

– le imprese che svolgono attività connesse all’attività agricola e forestale, della pesca e acquacoltura ovvero attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’impresa normalmente impiegate nell’attività agricola, forestale, della pesca e acquacoltura esercitata, comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità.

Sono escluse dagli aiuti le imprese che erano già in difficoltà, ai sensi dei Regolamenti (Ue) n. 702/2014 (Aber), n. 1388/2014 (Fiber) e n. 651/2014 (Gber), alla data del 31 dicembre 2019.

Possono invece accedere agli aiuti le microimprese o piccole imprese, così come definite nell’allegato I dei regolamenti Aber, Fiber e Gber, che erano in difficoltà al 31 dicembre 2019 a condizione che: non siano oggetto di procedura concorsuale per insolvenza e che non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o, se li hanno ricevuti, che abbiano rimborsato il prestito o abbiano revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti a titolo del decreto n. 57681/2022; che non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione o, se li hanno ricevuti, non siano più soggette a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti a titolo del decreto n. 57681/2022.

Il sostegno pubblico può essere concesso fino al 30 giugno 2022 sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali, azzeramento o riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali, dei debiti nei confronti della Pubblica Amministrazione ed altre agevolazioni di pagamento e non può superare i seguenti massimali:

– 290mila euro per impresa che opera nella produzione primaria di prodotti agricoli;

– 345mila euro per impresa attiva nel settore della pesca e dell’acquacoltura;

– 2,3 milioni di euro per impresa che opera nei settori della trasformazione, commercializzazione dei prodotti agricoli e di prodotti agroalimentari non agricoli, nel settore forestale e per impresa che svolge attività connesse ai settori agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura.

Alle imprese che hanno subìto un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019, è concesso un sostegno per coprire i costi fissi non coperti (vale a dire non coperti dagli utili o da altre fonti) ed effettivamente sostenuti e le perdite subite tra il 1° marzo 2020 ed il 30 giugno 2022, ad esclusione delle perdite per riduzione di valore una tantum.

Anche in questo caso, gli aiuti possono essere concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, azzeramento o riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei debiti nei confronti della Pubblica Amministrazione.

L’importo massimo del sostegno è fissato a 12 milioni di euro (in valore nominale) per azienda e l’intensità dell’aiuto può raggiungere il 70% dei costi fissi non coperti ed effettivamente sostenuti per le grandi e medie imprese e il 90% per le micro e piccole imprese.

 

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